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![]() ![]() ![]() ![]() RISPARMIO ENERGETICO DETRAZIONE DEL 55% PER INSTALLAZIONE SERRAMENTI
SERRAMENTI E INFISSI
(Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007)
REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella all’Allegato B di cui al DM 11.03.08.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, non si deve considerare l’apporto di tali elementi, ma unicamente assicurare che il valore di trasmittanza dei nuovi infissi non superi il valore di trasmittanza limite di cui sopra;
• portoni d'ingresso, basculanti per box.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• la certificazione del produttore dell’infisso, corredata dai certificati dei singoli
componenti (vetro e telaio), rilasciate nel rispetto della normativa europea;
• in alternativa, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella all’Allegato B del D.M. 11 marzo 2008.
Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione.
Ed infine:
• fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione la dichiarazione che attesta la corretta esecuzione delle opere redatta dalla ditta stessa che le ha eseguite.
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, per quelleRegioni che hanno deliberato, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”)
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono
in:
• registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre inserire un codice identificativo (User-Id), al quale in tempi brevi verrà inviata una password, necessaria nella fase successiva;
• autenticazione (inserendo User-Id e password ricevuta nella fase precedente),
• compilazione della richiesta (procedura semplificata PRS per singole unità immobiliari in cui è possibile compilare l’Allegato F, o procedura ordinaria PRQ, in cui è possibile compilare gli Allegati A ed E). Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.
NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
In entrambi i casi, sia che occorra redigere una pratica semplificata PRS o una pratica ordinaria PRQ, i nuovi infissi possono essere inseriti uno alla volta, ciascuno con le sue dimensioni e la sua trasmittanza (cliccando su “nuovo intervento”, al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), o una sola volta (riportando quindi la somma delle loro superfici), se questi hanno medesime dimensioni, medesime caratteristiche costruttive e conseguentemente, medesima trasmittanza.
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